Al Senato il via libera definitivo alla Commissione d’inchiesta Antimafia

L'aula del Senato in una foto d'archivio.
L'aula del Senato in una foto d'archivio. ANSA/ANGELO CARCONI

ROMA. – L’aula del Senato, con votazione per alzata di mano, ha dato il via libera definitivo al ddl che istituisce la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie (per la precisione Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), nel testo già approvato dalla Camera. Il disegno di legge era stato approvato in un testo unificato a Montecitorio il 31 gennaio scorso, successivamente è stato trasmesso al Senato e assegnato alla prima Commissione permanente, insieme agli altri disegni di legge collegati.

La Commissione all’unanimità ha ritenuto di adottare il disegno di legge che era stato approvato all’unanimità dall’altro ramo del Parlamento. La Commissione parlamentare di inchiesta è ormai radicata all’interno del nostro ordinamento.  Il riconoscimento del fenomeno mafioso in sede parlamentare, ai fini della costituzione di una Commissione d’inchiesta, si produsse in avvio di anni Sessanta del Novecento.

Prima, scorrendo a ritroso la storia dello Stato unitario italiano, si rinviene una Giunta d’inchiesta istituita con legge nel 1875 (sulle condizioni della Sicilia). Dalla XVII legislatura è divenuta di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, subendo una prima modifica.

I compiti della Commissione

Alla Commissione sono attribuiti compiti di verifica, di indagine e di formulazione di proposte. In aula il relatore Marco Lisei (Fdi) ha riassunto i contenuti essenziali della legge che la istituisce. L’articolo 1 definisce i compiti ed i poteri dell’organismo parlamentare, tra cui la verifica dell’attuazione della adeguatezza delle disposizioni riguardanti i soggetti che collaborano con la giustizia e che prestano testimonianza sui reati in questione; la tutela delle vittime di estorsione e di usura nonché dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni delle persone imputate condannate per delitti di tipo mafioso.

Tra i compiti della commissione anche quello di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni anche istituzionali, nonché il monitoraggio dei processi di internalizzazione di attività illecite contro la persona, l’ambiente ed i patrimoni, nonché delle associazioni a carattere e segreto o riservato.

Il testo riserva attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso connesse anche al fenomeno dell’immigrazione e con riferimento al rapporto tra le mafie in formazione, investe la Commissione di analizzare le diverse forme in cui si manifesta la violenza e l’intimidazione nei confronti dei giornalisti. Per quanto concerne, invece, il rischio di inquinamento mafioso, l’obiettivo è prevenire il rischio in tutte le ipotesi di riciclaggio e di proventi per le attività illecite, con  una particolare attenzione alle procedure attuative del Pnrr.

Alla commissione vengono conferiti gli stessi poteri e i limiti delle autorità giudiziarie nello svolgimento delle indagini, ovviamente fermo restando il divieto di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo l’accompagnamento coattivo degli auditi. Vengono indicate anche specifiche modalità di controllo sulle candidature e sulle assemblee elettive: in presenza di elezioni già indette alla data in vigore della presente legge, le liste provvisorie dei candidati devono essere trasmesse in Commissione entro dieci giorni dalla data. L’articolo 2 disciplina la composizione della Commissione.

L’articolo 3 dispone la possibilità della Commissione di costituire uno o più comitati, conferendo appunto la gestione di attività istruttorie. L’articolo 4 riguarda le audizioni a testimonianza davanti alle Commissioni e attiene anche al segreto professionale. L’articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere atti, copie e documenti. L’articolo 6 prevede il vincolo del segreto, che è sanzionato anche penalmente, per tutti i componenti della Commissione. L’articolo 7 demanda l’organizzazione dell’attività ed il funzionamento della Commissione ad un regolamento interno stabilendo, in particolare, limiti di spesa per il funzionamento della stessa.

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