Stretta su extraprofitti, salta tetto per fringe benefit

Ufficio dell'Agenzia di Riscossione Entrate.
Ufficio dell'Agenzia di Riscossione Entrate.

ROMA.  – Niente più ravvedimento operoso per chi non paga entro le scadenze fissate e sanzioni applicate al 60%. L’annunciata stretta sulla tassa sugli extraprofitti è nero su bianco nel testo definitivo del decreto aiuti bis che è stato bollinato dalla Ragioneria, firmato dal capo dello Stato e che ora sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

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E che, oltre a confermare le tante misure già annunciate dal taglio degli oneri di sistema in bolletta anche per il quarto trimestre alla proroga dei crediti di imposta per le aziende, alza ulteriormente, a 600 euro, il tetto sui benefit aziendali detassati, in cui rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Sul fronte della tassa sugli extraprofitti, il gettito degli acconti pagati è stato finora inferiore alle attese e quindi il governo ha deciso di correre ai ripari con l'obiettivo, ha detto chiaramente il presidente del consiglio Mario Draghi, che le aziende "paghino tutto". Dunque la norma introdotta nel dl aiuti bis prevede, innanzitutto che, una volta decorsi i termini del 31 agosto per l'acconto e del 15 dicembre (termine spostato daquello di novembre) per il saldo, senza che siano stati fatti in  tutto o in parte i versamenti, i soggetti non potranno più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso: in particolare, non potranno beneficiare della riduzione alla metà della sanzione per omesso versamento prevista per i pagamenti con fino a 90 giorni.

Anzi, superate le due scadenze, la sanzione si applica nella misura del 60%. Inoltre, viene disposto che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche attraverso l’utilizzo delle banche dati, realizzino piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti. Dalla norma, si spiega nella Relazione tecnica, sono attesi “potenziali effetti positivi di gettito che, tuttavia, in via prudenziale, non formano oggetto di quantificazione”.

Un’altra novità riguarda i cosiddetti “fringe benefit”. Per l’anno 2022 viene portato a 600 euro (“per la prima volta”, si puntualizza nelle relazione illustrativa) il valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i cosiddetti fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle bollette. Nelle bozze circolate prima dell’approvazione del provvedimento in cdm, era previsto il raddoppio della soglia attuale da 258,23 a 516,46 euro, come durante l’emergenza covid.

I lavoratori che fruiscono dei benefit in esame sono “circa 3 milioni”, si spiega nella relazione tecnica, e calcolando l’ammontare dei benefit innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione ne “è risultato un maggior ammontare di benefit in esenzione di circa 287,8 milioni di euro”.

Per far fronte al caro carburanti, infine, arriva un fondo ad hoc per aiutare il trasporto pubblico locale. Il fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha una dotazione di 40 milioni per il 2022.

(di Enrica Piovan/ANSA).

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