Accordo scritto e tutele, lo smart supera l’emergenza

Un smartworker al lavoro con una laptop da casa.
Un smartworker al lavoro con una laptop da casa.

ROMA.  –  A meno di un mese dalla fine dell’emergenza e dello smart working “semplificato” con la possibilità dell’azienda di imporlo al lavoratore arrivano le regole sul lavoro agile non emergenziale nel settore privato.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato oggi con le parti sociali (26 organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro) un protocollo che definisce le linee guida per l’utilizzo dello smart working  ricordando che la contrattazione collettiva è la “fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”.

E la firma è arrivata nel giorno della spiegazione da parte di Cgil e Uil delle ragioni per lo sciopero generale sulla manovra proclamato per il 16 dicembre.   “Di fronte alle sfide importanti che abbiamo davanti – ha detto Orlando – è davvero importante creare il massimo della coesione, dell’unità della convergenza degli interessi in vista di un equilibrio che corrisponde all’interesse di carattere generale. Questo lavoro è andato nella giusta direzione, io credo che sia la direzione che dobbiamo continuare a seguire”.

L’adesione al lavoro agile, a differenza di quanto accaduto nel periodo dell’emergenza sanitaria ” avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale” e il lavoratore che si rifiuta non può essere licenziato per questo né subire sanzioni disciplinari.

Nell’accordo vanno indicati  la durata (può essere a termine o a tempo indeterminato);  l’alternanza tra i periodi di lavoro in ufficio e fuori dai locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna; le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;  gli strumenti di lavoro;  i tempi di riposo del lavoratore e le misure necessarie ad assicurare la  disconnessione; le  modalità di controllo della prestazione; l’attività formativa e e le forme di esercizio dei diritti sindacali.

Il protocollo chiarisce che il  lavoro agile “si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della  prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati” e che nelle giornate in modalità agile non si possono fare straordinari . La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso la fascia di disconnessione  nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico (ma andrà chiarito attraverso la contrattazione cosa succede nel caso non ci siano buoni pasto ma la mensa) e ai permessi orari  come ad esempio quelli prevosti dalla legge 104.

Durante le ferie il lavoratore smart può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non  è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa. Il lavoratore è libero di scegliere il luogo dove effettuare la prestazione in modalità agile ma ci devono essere le condizioni di  “sicurezza e riservatezza”.

Il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica necessaria ma è possibile concordare che siano usati strumenti di proprietà del lavoratore. In questo caso si possono concordare “forme di indennizzo”.

Le parti sociali infine concordano sulla necessità di agevolare il lavoro agile “anche  tramite un incentivo pubblico  alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo  collettivo di secondo livello favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale e su misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie.

Restano salvi gli accordi nazionali, territoriali e aziendali firmati prima della sottoscrizione del protocollo che sono già più di 200.

(di Alessia Tagliacozzo/ANSA)

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