La riforma del processo penale è legge, ecco le novità

La ministra della Giustizia Marta Cartabia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri,
La ministra della Giustizia Marta Cartabia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, Roma, 22 luglio 2021. ANSA/Roberto Monaldo - POOL

ROMA. – La riforma del processo penale è legge. Con 177 sì, e 24 voti contrari taglia il traguardo al Senato. “Stiamo rispettando in pieno gli impegni sottoscritti con l’Europa” commenta la ministra Marta Cartabia, ricordando che alla riforma della giustizia è condizionata l’erogazione dei fondi del Pnrr.

L’obiettivo della nuova legge è il taglio del 25% della durata dei processi penali, anche attraverso la digitalizzazione. Un impegno preso con la Ue dall’Italia, maglia nera tra i Paesi del Consiglio d’Europa per irragionevole durata dei processi. Ecco le principali novità della legge delega, che il Governo dovrà attuare con uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore.

PROCESSO ‘MUORE’ SE SENTENZA NON ARRIVA IN TEMPO – E’ la norma sulla improcedibilità che ha fatto più discutere e che serve a bilanciare lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado della legge Bonafede. Vale per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 ed entrerà in vigore con gradualità per dare il tempo di organizzarsi agli uffici giudiziari. Solo dal 2024 i processi potranno durare al massimo 3 anni in Appello e un anno e mezzo in Cassazione. Per i primi 3 anni, i termini saranno più lunghi: fino a 4 anni in Appello e 2 in Cassazione. Sono esclusi i reati puniti con l’ergastolo, mentre un regime speciale, con termini più ampi, vale per i reati di mafia e terrorismo.

NUOVI TERMINI INDAGINI,SE SUPERATI CADE SEGRETO – Cambia la durata massima delle indagini. In caso di stasi del fascicolo, interverrà il gip per indurre il pm a prendere le sue decisioni. Superato il termine massimo, scatterà la discovery degli atti.

RINVIO A GIUDIZIO SOLO SE PREVEDIBILE CONDANNA – Solo in questa ipotesi il pm potrà fare richiesta e il giudice è tenuto ad archiviare se gli elementi acquisiti non consentono una “ragionevole previsione di condanna”.

PRIORITA’ REATI AI PM, MA CRITERI DETTATI DA CAMERE – I procuratori nei progetti organizzativi da sottoporre al Csm dovranno indicare i reati a cui dare priorità nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento.

APPELLO RESTA, VIA SOLO PER ASSOLTI REATI LIEVI – Pm e imputato potranno impugnare condanne e assoluzioni. Regola che non varrà solo in casi limitati, come il proscioglimento da un reato punito con pena pecuniaria.

CONDANNE BREVI, DOMICILIARI AL POSTO DEL CARCERE – Semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pene pecuniarie, in sostituzione delle pene detentive brevi, quelle cioè entro i 4 anni. Le potrà infliggere direttamente il giudice del processo senza aspettare il magistrato di sorveglianza.

NIENTE PROCESSO SE OFFESA E’ TENUE – Per evitare di celebrare giudizi per fatti bagatellari si estende l’ambito di applicabilità della causa di non punibilità.

MESSA ALLA PROVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA – Si estende la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato a specifici reati, puniti al massimo con 6 anni di carcere, che si prestino a percorsi di riparazione.

VIOLENZA DONNE, ARRESTO PER CHI VIOLA DIVIETO AVVICINAMENTO – Le norme del Codice rosso scatteranno anche per tentati omicidio e violenza sessuale. Arresto in flagranza, anche nei casi di maltrattamento e stalking, per chi viola il divieto di avvicinamento.

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