Obbligo vaccinazioni per bambini, ecco quali sono

ROMA. – Se un eventuale vaccino per il Covid-19 diventasse obbligatorio, come suggerito da qualche esperto e in particolare dal viceministro Pierpaolo Sileri, sarebbe la prima immunizzazione obbligatoria per gli adulti. La legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale, approvata a luglio 2017 dopo un vistoso calo nelle coperture soprattutto per il morbillo, li prevede solo per i bambini.

Ecco cosa prevede la norma:

LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: l’obbligo vale per l’iscrizione ad asili nido e scuole materne, nella fascia d’età 0-6 anni, ma riguarda, con modalità diverse, anche elementari, scuole medie e primi due anni delle superiori, fino cioè ai 16 anni. Le vaccinazioni obbligatorie sono 10: antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiHaemophilus influenzae tipo b.

Queste vaccinazioni diventano obbligatorie “in via permanente”. Altre 4 sono invece obbligatorie “sino a diversa successiva valutazione” dopo una verifica triennale: antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella. Sono poi raccomandate e offerte gratuitamente in base alle indicazioni del Calendario vaccinale l’antimeningococcica B e C, l’antipneumococcica e l’antirotavirus. Per effettuare i vaccini obbligatori non sono necessarie 10 diverse punture, ma solo due, una per l’esavalente e una per gli altri quattro, più i richiami.

GLI ESONERI: sono esonerati dall’obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. Per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive previste, l’obbligo vaccinale può essere assolto con vaccini in formulazione monocomponente. –

LE SANZIONI: se i genitori non vaccinano i figli, il dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione alla asl, che contatta il genitore per un colloquio, indicando modalità e tempi delle vaccinazioni da fare. Se il genitore non provvede, l’asl contesta formalmente l’inadempimento. In questo caso, è prevista per i genitori una sanzione da 100 a 500 euro. –

L’ESCLUSIONE DALLA FREQUENZA SCOLASTICA: se il bambino non viene vaccinato, ecco cosa prevede la legge: da 0 a 6 anni, se non vaccinati i bambini non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Da 6 a 16 anni, possono invece accedere a scuola. In entrambi i casi, se i genitori rifiutano ripetutamente di far vaccinare i figli dopo colloqui e solleciti da parte delle asl di competenza, incorrono nelle sanzioni pecuniarie previste.

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