Licenziamenti ingiusti, la Consulta boccia la norma del Decreto Dignità

Ragazzi durante una manifestazione del M5s per il decreto Dignità
Manifestazione M5s per il reddito di cittadinanza.

ROMA. – Non si può ancorare solo all’anzianità di servizio l’indennità che spetta al lavoratore ingiustamente licenziato. Perchè il pregiudizio prodotto dalla perdita immotivata del posto di lavoro non dipende solo dagli anni di servizio, ma da una “pluralità di fattori”. E prevedere “una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità dei singoli casi”, contrasta con il principio di uguaglianza che non consente l'”ingiustificata omologazione di situazioni diverse”.

E’ la ragione principale che ha spinto la Consulta a cancellare una norma del Decreto dignità, quella appunto ereditata dalla disciplina del Job act che lega solo all’anzianità di servizio la determinazione dell’indennità per il lavoratore ingiustamente licenziato. A essere dichiarato incostituzionale è l’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 23 del 2015, che in attuazione al Job act ha disciplinato il contratto a tutele crescenti, sia nel testo originario sia in quello modificato dal decreto dignità, che si è limitato a innalzare la misura minima e massima dell’indennità.

Nella sentenza 194 depositata oggi e di cui è relatrice il giudice costituzionale Silvana Sciarra, si spiega che il meccanismo di quantificazione (pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio) rende l’indennità “rigida” e “uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.

Un trattamento che non realizza “un equilibrato componimento degli interessi in gioco: la libertà di organizzazione dell’impresa da un lato e la tutela del lavoratore ingiustamente licenziato dall’altro”. “Il forte coinvolgimento della persona umana (…) qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele”, scrive ancora la Corte che vede un vulnus anche agli articoli 4, primo comma, e 35, primo comma, e 76 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea, secondo cui, per assicurare l’effettivo esercizio del diritto a una tutela in caso di licenziamento, le parti contraenti si impegnano a riconoscere “il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.

Pertanto, il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

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