Perdita e riacquisto della cittadinanza: le “colpe” di un genitore ricadono sui figli

 

Mio padre, per poter lavorare, ha rinunciato alla cittadinanza italiana, quindi, anche io non ho diritto ad essere riconosciuto cittadino italiano!

Con questo articolo vorrei riprendere le fila dell’articolo pubblicato il 02 maggio 2017, in cui, nella parte finale accennavo alla situazione di tutte quelle persone i cui genitori (o nonni) sono nati cittadini italiani, ma per qualche motivo hanno dovuto rinunciare alla propria cittadinanza ed acquisirne una straniera, salvo poi tornare in possesso della cittadinanza italiana.

Diciamo subito che quando parlo di “colpe” di un genitore, voglio essere volutamente provocatorio, è per questo che la parola colpe viene usata con le virgolette. Infatti, salvo poche eccezioni, credo che siano davvero poche le persone che, se veramente fosse stata data loro la possibilità di scegliere, avrebbero optato per la rinuncia alla propria cittadinanza.

Di cosa stiamo parlando?

Parliamo di tutti quei cittadini italiani (e sono molti) che sono emigrati all’estero e, per i più svariati motivi, anche se quasi sempre si trattava di motivi di lavoro, si sono trovati a dover “scegliere”, (ma io direi che si sono trovati costretti), a rinunciare alla propria cittadinanza e, se così non avessero fatto, non avrebbero potuto svolgere quel tale lavoro o ricoprire quella determinata carica, quindi venivano messi nella condizione di dovere “scegliere” tra il lavoro in una terra dove vivevano e tra il mantenere la cittadinanza di un paese (l’Italia) dove, oramai, non vivevano più; la decisione mi sembra che fosse scontata.

Solitamente, queste persone costruivano la loro famiglia nel paese in cui avevano deciso di vivere, si sposavano ed avevano dei figli, ma con la conseguenza che ai figli non veniva trasferita dal genitore la cittadinanza italiana, quindi anche i figli, a loro volta, non potevano trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli, e così via.

Questa realtà diffusa per i cittadini italiani emigrati in Venezuela (così come in altri paesi) che può sembrare assurda, illogica ed illegittima ai nostri occhi, vero che l’attuale Legge sulla cittadinanza, la 91/92, non permette assolutamente che dalla sua entrata in vigore possa verificarsi tale situazione, non appariva, però, così assurda nel passato, ma quel che è più grave è che nella vigenza della 91/92 che, come abbiamo appena sottolineato, non permette la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisto di una nuova cittadinanza, nessuna Legge, né tantomeno la 91/92, preveda una sorta di “sanatoria” per chi, per causa di forza maggiore, si è trovato costretto a rinunciare alla propria cittadinanza.

Per correttezza espositiva vi è da dire che, in verità, con l’entrata in vigore della 91/92 è stata data la possibilità di riottenere la cittadinanza italiana a chi vi aveva dovuto rinunciare, prorogando più volte il termine entro cui l’aspirante poteva effettuare questa richiesta, ovvero, fino a circa il 1997.

Mi vengano, però, permesso osservare:

La prima osservazione è che non si capisce per quale assurdo motivo sia stata prevista la possibilità di riottenere la cittadinanza italiana, anziché prevedere di rendere nullo l’atto con cui si è rinunciato alla cittadinanza, ovvero ripristinare in capo alla persona (relativamente alla cittadinanza) la situazione quo ante, ovvero antecedente alla sua rinuncia. Non sto parlando di una questione di lana caprina, la differenza è sostanziale e di assoluta importanza.

Infatti, poniamo il caso che Mario Rossi, nato nel 1943 a Salerno, emigra nel 1970 in Venezuela, nel 1972 assume un incarico pubblico, ma per essere assunto deve “decidere” di rinunciare alla cittadinanza italiana, nel 1973 si sposa con una cittadina venezuelana con cui ha 5 figli e 18 nipoti, nati prima del 1993, anno in cui, grazie alla Legge 91/92, il nostro sig. Rossi riacquista la cittadinanza italiana, nel 1990 divorzia e nel 1994 si risposa con una donna venezuelana con cui ha altri 2 figli e tre nipotini.

La situazione che si è venuta a creare, per colpa dell’inerzia del Legislatore è paradossale, ovvero:

La prima moglie di Mario Rossi non riceverà la cittadinanza italiana dal marito, in quanto il suo matrimonio si è svolto nel periodo in cui egli non era cittadino italiano, ma anche i suoi cinque figli (ed i loro rispettivi coniugi) non saranno cittadini italiani, così come non saranno cittadini italiani nessuno dei suoi 18 nipoti.

La seconda moglie, invece, potrà chiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della L. 91/92, in quanto il suo matrimonio è avvenuto in costanza di cittadinanza italiana del marito, ed i suoi figli, avuti con la seconda moglie, così come i suoi 3 nipotini, saranno cittadini italiani per nascita, ed anche i coniugi di questi potranno chiedere la cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 L. 91/92.

Mi sembra assolutamente chiara la enorme disuguaglianza che si è creata tra la prima moglie ed i figli e nipoti avuti da questa, con la seconda moglie ed i rispettivi figli e nipoti.

Il padre Mario Rossi è sempre lo stesso, è nato in Italia come cittadino italiano da genitori italiani, ma i suoi primi 5 figli non sono italiani, così come i suoi 18 nipoti, allo stesso modo la prima moglie non può ottenere la cittadinanza italiana, mentre gli ultimi 2 figli e la nuova moglie potranno essere considerati cittadini italiani per nascita.

Gli ultimi due figli (ed i loro discendenti) potranno tranquillamente recarsi al Consolato d’Italia a Caracas (od a quello di loro appartenenza, in relazione alla loro residenza) e farsi rilasciare il passaporto italiano, quindi, partire per l’Italia e, volendo, trasferirvisi, oppure scegliere uno qualsiasi dei paesi U.E., mentre ai primi 5 figli ed ai loro discendenti è negata questa possibilità.

Si tratta di una gravissima disparità di trattamento valutabile ai sensi dell’art. 3 della nostra Costituzione.

Ora dobbiamo guardare in faccia la realtà, quando si verifica una situazione come quella di cui stiamo parlando, ovvero perdita della cittadinanza e successivo riacquisto, il soggetto da tutelare, per quanto possa sembrare strano, non è tanto quello che ha perso e riacquistato la cittadinanza, quanto i suoi discendenti.

Infatti, nel nostro esempio di Mario Rossi, quando nel 1993 riacquista la cittadinanza italiana ha compiuto 50 anni ed ha già costruito la sua famiglia nel paese in cui ha scelto di vivere fuori dall’Italia, e sarà poco probabile che torni in Italia e ricominci un’attività lavorativa abbandonando il paese dove ha trovato una moglie, avuto dei figli e comprato una casa, anche se ha tutto il diritto di viaggiare con il passaporto italiano, come gli spetta, ed andare, ad es. negli U.S.A. senza chiedere visti, oppure aspettare di andare in pensione in Italia (e pretendere la pensione italiana), oppure andare in vacanza in giro per l’Europa da cittadino europeo.

Chi scrive si è occupato, in qualità di avvocato, di centinaia di casi simili e posso dire che tutti i Mario Rossi che si sono rivolti al sottoscritto, avevano un unico scopo, ovvero quello di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, dando loro maggiori opportunità, come potrebbe essere, a solo titolo di esempio, andare a studiare a Parigi, a Berlino o, perché no, Milano. Come pure andare a cercare lavoro in questi paesi senza dover chiedere visti o permessi di soggiorno, oppure andare a creare la propria famiglia nel paese di origine, ovvero l’Italia.

Trovo assurdo che qualcuno possa pensare che il nostro Mario Rossi dell’esempio, che ha già dovuto affrontare un evento traumatico come l’emigrazione, una volta giunto in Venezuela e trovato una opportunità di lavoro, debba essere costretto a rinunciare alla cittadinanza italiana, ma trovo ancora più assurdo il fatto che il legislatore possa pensare che questa si possa definire scelta, quando invece si tratta semplicemente di una coercizione. Infatti, il nostro Mario Rossi, per trovare lavoro, ha lasciato l’Italia, paese che non gli offriva più nessuna opportunità e speranza per il futuro e, quando finalmente trova un’opportunità lavorativa, gli viene “chiesto” di rinunciare alla cittadinanza italiana. Il lavoro, come la famiglia, sono due formazioni sociali in cui l’individuo svolge la propria personalità, ed in quanto tali vanno protette, non vessate, vero che anche nel campo dei processi civili che riguardano la famiglia od il lavoro si segue una procedura ad hoc, con il fine di tutelare maggiormente queste formazioni sociali.

Ma, tornando ai discendenti da tutelare di chi ha perduto la cittadinanza italiana, vorrei chiarire, come già in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota sentenza 4466/2009 e 4467/2009, che dicono: “…….non erano da considerarsi tali (esauriti, cioè chiusi in modo irretrattabile n.d.r.) i rapporti giuridici relativi a situazioni permanenti come quelli concernenti lo status civitatis , stanti i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità”.

La sentenza fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui un cittadino italiano, prima dell’entrata in vigore della Costituzione (1948) perdeva la cittadinanza a causa di una Legge dichiarata incostituzionale, ad es. una donna italiana si sposava 1940 con cittadino venezuelano quindi perdeva la cittadinanza italiana e, comunque, essendo donna non trasmetteva la cittadinanza ai figli. Ora, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che non prevedevano la trasmissione della cittadinanza italiana da parte delle donne ai figli e la parte che prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di matrimonio con cittadino straniero. Ma il problema vero era che la Costituzione italiana è successiva al 1948, per cui come comportarsi con un ragazzo venezuelano di 20 anni (discendente della donna sposata nel 1940 con cittadino venezuelano) la cui bisnonna italiana per nascita ha perso la cittadinanza italiana per essersi sposata con un cittadino venezuelano? La Corte Suprema ha adottato il principio sopra richiamato, ovvero, anche se il ragazzo ventenne venezuelano nato nel 1997, ovvero ben 57 anni dopo la perdita ingiusta della cittadinanza della bisnonna, ad egli è data la possibilità di essere riconosciuto cittadino italiano per nascita, questo perché, come ha riconosciuto la Suprema Corte, “…….non erano da considerarsi tali (esauriti, cioè chiusi in modo irretrattabile n.d.r.) i rapporti giuridici relativi a situazioni permanenti come quelli concernenti lo status civitatis , stanti i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità”.

In questo esempio ci si dovrà rivolgere ad un Tribunale italiano, il quale riconoscerà la cittadinanza italiana della bisnonna del ragazzo ventenne, nonché di tutti gli altri discendenti sino ad arrivare al ragazzo.

Ora, tornando al nostro esempio di Mario Rossi, per quale assurdo motivo lo stesso principio che la Suprema Corte ha adottato nella richiamata sentenza non viene adottato dal Legislatore per tutelare i diritti dei discendenti di Mario Rossi?

Per quale motivo non pone al centro l’interesse del soggetto, o più, (discendenti di Mario Rossi) che si trova privato della cittadinanza italiana, non per sua colpa, vero che anche il Legislatore ha riconosciuto l’ingiustizia della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisizione di una differente cittadinanza, infatti ha eliminato tale norma nella nuova Legge sulla cittadinanza, riconoscendo che i suoi rapporti giuridici non erano chiusi in modo irretrattabile?

A mio parere, sembra evidente l’incostituzionalità della L. 91/92, ai sensi dell’art. 3 della Cost., nella parte in cui non prevede che chi ha perso la cittadinanza per una Legge ritenuta, oramai, ingiusta la riacquisti ex tunc, ovvero dal momento in cui l’ha perduta, considerandolo come se non l’avesse mai perduta, tutelando in questo modo, anche, e soprattutto, i discendenti di chi è incappato in questa Legge ingiusta.

Certo, è vero che vi è la possibilità di rimediare (parzialmente) a questa situazione, infatti, la L. 91/92 all’art. 9, prevede la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.

Questo vuol dire che se i mie genitori od i miei nonni sono stati italiani per nascita io posso prendere la residenza in Italia e dopo tre anni ottenere la cittadinanza italiana.

In teoria può sembrare una procedura facile, ma nella realtà non è facile abbandonare il proprio paese per trasferirsi in quello di origine per 3 anni, si pensi solo ai costi importanti di una simile operazione, e si consideri che trascorsi i 3 anni ne dovranno passare circa altri 4 affinché venga emesso il decreto di concessione della cittadinanza, questi sono i tempi normalmente richiesti.

In attesa che il Legislatore intervenga in maniera decisa, stabilendo per chi ha perduto la cittadinanza ingiustamente che venga dichiarata nullo, come mai avvenuto, la perdita di cittadinanza, l’unica strada possibile, oltre a quella su indicata in via amministrativa, è ricorrere alla Corte Costituzionale al fine di far riconoscere, come detto sopra, l’incostituzionalità della 91/92.

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