Banche: parte assistenza telefonica su rimborsi clienti

Risparmiatori
Una manifestazione di risparmiatori vittime del crac delle banche. (Money.it)

ROMA.- Entra nel vivo la procedura di richiesta di indennizzo per i risparmiatori coinvolti nei crac bancari e da oggi, per chi avesse difficoltà a gestire la pratica online, è diventato attivo anche un numero telefónico per richiedere eventuale assistenza tecnica nella compilazione e presentazione dei moduli necessari.

Chi dunque non riuscisse a districarsi bene nei vari step previsti sul portale del Fir (Fondo Indennizzo Risparmiatori) potrà chiamare il call center telefonico al numero 02.49525830, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Ecco una mini guida alle procedure per richiedere gli indennizzi:

– A CHI SPETTANO GLI INDENNIZZI: hanno accesso al Fondo – la cui dotazione iniziale oltre 1,5 miliardi di euro – i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche coinvolte dai crac.

– MODALITA’ DI ACCESSO: le domande dovranno essere preséntate entro 180 giorni dal 22 agosto scorso alla Commissione técnica indipendente costituita presso il Mef e le cui attività di supporto sono affidate alla Consap. E’ stata istituita una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza e agli adempimenti necessari.

– INDENNIZZO DIRETTO: spetta a una platea stimata al 90% del totale, ovvero chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000 euro, elevabile a 200.000 euro subordinatamente all’approvazione della Commissione europea.

– VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE: Per il restante 10% circa la creazione di un indennizzo che prevede un processo di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica attraverso la tipizzazione in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione diretta dell’indennizzo.

– INDENNIZZO PER GLI AZIONISTI: è pari al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Tale percentuale può però essere incrementata.

– INDENNIZZO PER GLI OBBLIGAZIONISTI SUBORDINATI: è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche in questo caso la percentuale può essere incrementata.

 

(di Angelica Folonari/ANSA)

 

 

 

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