Il futuro di Puigdemont e Junqueras è ancora in sospeso. E lo sarà fino a quando la Corte Costituzionale non affronterà la loro situazione e quella di altri leader indipendentisti condannati o perseguiti per appropriazione indebita.
MADRID – Non si ravvedono vizi di incostituzionalità nella Legge sull’Amnistia. Quindi, il ricorso del Partito Popolare deve essere respinto. È questa, in sintesi, la conclusione della relazione che, presentata dalla vicepresidente della Corte Costituzionale, Inmaculada Montalbán, sarà oggetto di dibattito il 24 giugno presso la Corte Costituzionale. Il testo della sentenza, al quale hanno avuto accesso i mass-media, risponde al ricorso presentato dal Partito Popolare che ipotizza ci siano vizi di incostituzionalità nello strumento giuridico.
Nella bozza della sentenza, la vicepresidente Montalbán afferma che “alla luce del tenore letterale giuridico, del contesto normativo delineato e dei requisiti di cui all’articolo 24 della Costituzione spagnola, l’accusa di incostituzionalità formulata deve essere respinta, nella misura in cui sia possibile un’interpretazione conforme alla Costituzione delle disposizioni giuridiche impugnate”.
La magistrata, con un linguaggio giuridico, ricorda come siano possibili due interpretazioni di una norma: “una conforme alla Costituzione e l’altra non conforme ad essa. La prima deve essere ammessa”.
Il Partito Popolare, nel suo ricorso, argomenta che nella Costituzione non ci sono riferimenti diretti alla figura dell’Amnistia e da qui, a suo criterio, la legge deve considerarsi incostituzionale. Ma la magistrata Montalbán è di tutt’altro parere. Ritiene che “il legislatore può fare tutto ciò che la Costituzione non vieta esplicitamente”. E aggiunge che “la sua ragione è giuridicamente indifferente, indipendentemente da quale sia la sua valutazione politica”.
Per quel che riguarda, poi, l’argomentazione con la quale i “popolari” sostengono che “la grazia generale” non è contemplata dalla Costituzione, la magistrata, nella sua relazione, puntualizza che “amnistia” e “grazia” sono “istituzioni diverse”. Quindi, “l’incostituzionalità di una legge di amnistia non può essere basata sulla proibizione della grazia generale”. La magistrata, inoltre, sottolinea che la Corte Costituzionale non può entrare in merito alla motivazione politica dell’amnistia. Puntualizza che “una cosa è la ragione della legge, cioè le motivazioni, le ragioni o le transazioni politiche che hanno portato alla sua approvazione, e un’altra è cosa sia la legge”.
Nella bozza, la magistrata Montalbán spiega che la figura giuridica dell’amnistia è la risposta a “processi di riconciliazione nazionale o a esigenze specifiche derivanti da eventi politici o sociali che richiedono circostanze eccezionali”.
Pur approvando la maggior parte della Legge sull’Amnistia, la magistrata sostiene parzialmente tre dei motivi di incostituzionalità del PP. Per quanto riguarda l’operato della Corte dei conti, sarà necessario ascoltare tutte le parti, comprese le accuse popolari.
La magistrata, nel documento, non affronta il tema del reato di appropriazione indebita. E non lo fa poiché il Partito Popolare non ha fatto ricorso contro di esso. L’interpretazione della Corte Suprema ha portato ad escludere dall’applicazione della legge Carles Puigdemont e Oriol Junqueras poiché ritiene che entrambi abbiano ottenuto un vantaggio personale, escluso dalla legge di condono. La Corte Costituzionale afferma che il “procés” si inserisce in un’eccezione alla regola: l’impatto sugli interessi economici e finanziari dell’Unione europea.
Il futuro di Puigdemont e Junqueras è ancora in sospeso. E lo sarà fino a quando la Corte Costituzionale non affronterà la loro situazione e quella di altri leader indipendentisti condannati o perseguiti per appropriazione indebita. Gli esponenti politici catalani dovranno attendere che la Corte Costituzionale risolva i loro ricorsi. E potrebbero richiedere mesi. Secondo la Suprema Corte, l’appropriazione indebita del ‘procés’ è legata a un’altra eccezione alla legge di amnistia: il beneficio personale. La corte ha reiterato che i leader indipendentisti non hanno finanziato il referendum illegale dell’1-O con i propri risparmi. Al contrario, lo hanno fatto con fondi pubblici, abusando del loro potere e perseguendo un interesse di parte.
Redazione Madrid