MADRID. – Dopo il voto favorevole della Camera dei deputati dello scorso 10 luglio, è arrivata oggi la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al ddl Nordio, la riforma del Codice penale e del codice di procedura penale che, tra le altre cose, prevede l’abrogazione dell’abuso d’ufficio. La firma è arrivata allo scadere del mese di tempo previsto dalla Costituzione e dopo la ratifica, questa invece immediata, del decreto carceri in cui viene introdotto il reato di “peculato per distrazione”.
Oltre all’abuso d’ufficio, la riforma tocca anche il tema del traffico di influenze, ritenendo illecita la mediazione se finalizzata a far compiere un reato ad un pubblico ufficiale ed eliminando l’ipotesi della “millanteria”. Sul piano sanzionatorio, aumenta il minimo edittale della pena da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.
Altro nodo quello delle intercettazioni: non dovranno essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell’ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l’esposizione degli elementi rilevanti.
Nell’avviso sull’informazione di garanzia, inoltre, dovrà essere contenuta una descrizione solo sommaria del fatto su cui si indaga e la consegna dell’atto dovrà avvenire in modo di garantire la riservatezza del destinatario.
Sul tema del contraddittorio e delle misure cautelari, il giudice dovrà procedere all’interrogatorio dell’indagato prima di disporre la misura cautelare, previo deposito degli atti, con facoltà della difesa di averne copia, per consentire all’indagato una difesa preventiva.
Viene poi introdotto un organo collegiale, formato da tre giudici, per l’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, attualmente disposta dal giudice monocratico. La collegialità è comunque prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare e all’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive, ma non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.
Il ddl entra anche nel merito delle possibilità per il Pm di proporre appello contro le sentenze di assoluzione di primo grado, limitandole, anche se il provvedimento non riguarda i reati più gravi. Infine, viene fissato a 65 anni il requisito massimo per i giudici popolari della Corte d’Assise, che deve sussistere soltanto al momento della nomina.