0-3 con Juve e -1 al Napoli, “scelse di non giocare”

I giocatori della Juve in campo senza il Napoli il 4 ottobre scorso.
I giocatori della Juve in campo senza il Napoli il 4 ottobre scorso. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

ROMA. – Zero a tre a tavolino per non essersi presentati a Torino, e un punto di penalizzazione in classifica. Fermo restando che la Procura Figc indaga sul mancato rispetto dei protocolli. Arriva la stangata per il Napoli di Aurelio De Laurentiis dalla tanto attesa decisione del giudice sportivo sulla mancata disputa di Juventus-Napoli del 4 ottobre scorso, con la squadra di Gattuso bloccata dalla Asl dopo le positività di Zielinski ed Elmas.

Il Napoli annuncia ricorso, anche se si dovrebbe usare il plurale: visto l’incrocio di competenze e giurisdizioni, tra decreti governativi, autonomia della sanitá regionale e normative sportive, non e’ per nulla da escludere che la disputa prosegue anche fuori dai confini della Figc, con tempi lunghi.

E inevitabili strascichi polemici. In serata, con un tweet, arriva la reazione  del club partenopeo: “La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”.

Mancava al Napoli per non partire la causa “di forza maggiore”, sostiene Gerardo Mastrandrea, giudice della serie A; e se la giustizia sportiva non può sindacare le decisioni delle autoritá sanitarie, di sicuro puó considerare il comportamento del club di De Laurentiis. Che ad avviso del giudice sportivo ebbe un primo ok dalla Asl1 a partire, e solo la domenica alle 14.31 un no dalla Asl2, quando però oramai aveva in sostanza giá deciso di non partire, avendo annullato dalla sera prima il charter per Torino.

La stangata di oggi é il primo step di quella che si preannuncia una lunga battaglia. Il club partenopeo ha già annunciato che ricorrerà alla corte di appello federale contro la decisione emessa oggi, e poi eventualmente al Collegio di Garanzia del Coni. E c’é sempre il Tar. Resta aperta la questione del rispetto del protocollo anti-Covid da parte del Napoli nei giorni precedenti. Su questo il giudice sportivo ha ritrasmesso gli atti alla procura federale.

Secondo il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, non si sarebbe configurata la fattispecie di “forza maggiore” come prevista dalle norme federali.  “Gli atti delle Aziende sanitarie delineano un quadro che non appare al Giudice affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario FIGC e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato a Torino”, si legge nel comunicato della Lega di A.

Nella nota viene sottolineato che il giudice “si atiene soltanto a deliberare sulle norme sportive”, che secondo lui non sarebbero state rispettate, mentre gli è preclusa “ogni valutazione sulla legittimità (e ancor più ogni eventuale forma di disapplicazione) di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali, nonché delle Autorità regionali, posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività”.

Nelle sette pagine che motivano la decisione, Mastrandrea ha riportato il carteggio tra il club e le Asl, il 2 e il 3 ottobre, comunicazioni che, secondo il giudice, non impedivano la trasferta al club campano. Solo il 4, dopo un’altra richiesta di chiarimento, è parso chiaro l’impedimento per il club azzurro a effettuare la trasferta.

Ma in precedenza, secondo il giudice, il Napoli avrebbe potuto raggiungere Torino. Secondo Mastrandrea il Napoli,  avrebbe rinunciato alla trasferta di Torino prima della prescrizione delle autorità nelle ultime mail del carteggio.

Il giudice sottolinea come la società campana “fin dalla será precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aéreo programmato con apposito charter” e che pertanto “era oggettivamente divenuta impossibile sotto il profilo logistico-organizzativo” arrivare in tempo per la l’orario programmato delle 20.45

Per il giudice sportivo il Napoli “non può non sottostare alle sanzioni sportive previste, senza margini di discrezionalità, dalla normativa federale, e dunque alla punizione della perdita della gara con aggiunta di penalizzazione di un punto”.