Cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile

Cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile
Cittadinanza italiana iure sanguinis per linea femminile

La legge n.555 del 13 giugno 1912 aveva istituiva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis soltanto nei confronti dell’uomo cittadino italiano emigrato all’estero. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale, con sent. n. 30 del 9 febbraio, riconoscendo l’incostituzionalità di tale legge per la violazione del’art.3 della Costituzione italiana, dichiarò la sua illegittimità, pervenendo al riconoscimento del diritto a trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis anche ai discendenti di cittadine di sesso femminile emigrate all’estero.

Ma solo decenni più tardi, invero, nell’anno 2009 il riconoscimento della parità giuridica fra uomo e donna al cospetto della l. n.555 del 13 giugno 1912 sarà attuato. Ciò, attraverso la sentenza n.4466 del 25 febbraio 2009 delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione.

Le determinazioni della sentenza ora citata patirono da ben lontano. Oltre ai precedenti giurisdizionali della Corte Costituzionale, la suprema Corte di Cassazione ha applicato i principi della Convenzione di New York del 18 dicembre 1979, secondo cui alle donne spettano “diritti uguali a quelle degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza”.

Così, dal 2009 anche il discendente di cittadina italiana emigrata all’estero prima del 1948 può richiedere, ma soltanto in via giudiziale, che venga riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, qualora siano provate la discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino italiano e la dimostrazione della non interruzione della catena di trasmissioni della cittadinanza. Purtroppo non è ancora possibile acquistare la cittadinanza in via amministrativa, poiché il legislatore italiano non ha recepito e fatto legge dei principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione. Per tanto, la via del giudizio appare attualmente l’unica percorribile.

In linea di massima, le sentenze del Tribunale, ripercorrono tutte il medesimo iter logico argomentativo: verificare provata sia la discendenza che la mancata naturalizzazione.

Si offre un esempio di statuizione del Tribunale in relazione a un processo per riconoscimento di cittadinanza italiana “Parte ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza dal signor Mario nato a Salerno da genitori italiani, emigrato in Venezuela, coniugato nel 1913. La linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche -ove straniere- tradotte e munite di apostille. Risulta documentalmente che lavo italiano, signor Mario, non sia mai stato naturalizzato cittadino venezuelano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendo la iure sanguinis ai propri discendenti. Da tale discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima della costituzione italiana, e precisamente della signora Teresa, nata in Venezuela, coniugata nel 1937 con Juan, cittadino venezuelano, alla figlia Gladys nata in Venezuela nel 1938. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinato l’interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista unicamente per via paterna, sia perché l’articolo 10 della legge 555 del 1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per le donne che si univano in matrimonio con cittadino straniero”.

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