Decreto sicurezza, migranti: Csm, lese garanzie Costituzione

Migranti accudiscono ad una mensa per poveri. Diritti umani
Migranti accudiscono ad una mensa per poveri

ROMA. – Nello stesso giorno in cui il Commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatovic, esprime sul decreto Sicurezza preoccupazioni per i diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo (osservazioni bollate come frutto di “ignoranza” e “pregiudizio anti-italiano” dal vice premier Matteo Salvini), si alza un’altra voce critica sul provvedimento.

E’ quella del Csm, chiamato dal ministro della Giustizia Bonafede ad esprimere un parere sulle nuove norme. E anche in questo caso le osservazioni si concentrano sulla stessa parte del Dl. A mettere nero su bianco le riserve sull’intervento legislativo, sia pure con un stile molto tecnico, è la Sesta Commissione di Palazzo dei marescialli, che ha approvato all’unanimità il testo che sarà sottoposto mercoledì prossimo all’esame del plenum. Testo che ha come relatore oltre al togato di Magistratura Indipendente Paolo Criscuoli, anche uno dei laici eletti su indicazione del Movimento Cinque Stelle, il professore Alberto Maria Benedetti.

Nel corposo documento si parla di “criticità” e soprattutto di norme e garanzie costituzionali lese o a forte rischio. Succede quando si tratta dell’estensione dei reati che costituiscono il presupposto per negare o per revocare la protezione internazionale: “l’ampliamento appare per alcune fattispecie non pienamente rispettoso degli obblighi costituzionali”. E soprattutto quando si tratta del trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri, deciso dal questore, di chi ha chiesto la protezione internazionale e non è stato possibile verificare la sua identità.

Non avendo individuato i parametri in base ai quali il questore può decidere di trattenere o meno lo straniero, gli si è accordata “una discrezionalità svincolata da qualsiasi tipizzazione dei presupposti di esercizio come tale non conforme al grado di garanzie richieste dall’articolo 13 della Costituzione”. E la durata massima di tale trattenimento portata dal decreto a 180 giorni “non appare proporzionata”.

Resta una critica di fondo: avendo abrogato la protezione per ragioni umanitarie e introdotto ipotesi specifiche di tutela, che comunque non sono esaustive delle “varie situazioni di vulnerabilità, potenzialmente idonee a fondare la richiesta di protezione dello straniero per motivi umanitari”, si potrebbe determinare una situazione di “incertezza”: “un possibile incremento del contenzioso” davanti ai giudici e “un ritardo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri vulnerabili”.