Cassazione: nozze gay, non valide ma convertibili in unione

Coppia gay fotografata di spalle con la scritta "Just married"
Matrimonio gay. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

ROMA. – Non è ancora venuto il tempo per il riconoscimento, in Italia, delle nozze ‘same sex’ celebrate all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero. Il nostro Paese ha infatti stabilito, come era nelle sue possibilità in base alle prerogative riconosciute agli stati membri dal Consiglio d’Europa in tema di diritti civili, che “il matrimonio tra persone dello stesso sesso non corrisponde al modello matrimoniale delineato dal nostro ordinamento”.

Il chiarimento – a due anni esatti dall’entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili e le famiglie arcobaleno – viene dalla Cassazione nel primo verdetto che si occupa della sorte dei coniugi omosessuali sposatisi in paesi dove è consentito. Sottolinea però la Suprema Corte che non siamo all’anno zero delle tutele per i matrimoni omossessuali contratti all’estero, perchè la normativa approvata nel 2016 offre anche in questi casi le tutele previste per le unioni civili che, poi, escluso l’obbligo di fedeltà e limiti all’adozione, grosso modo ricalcano il sistema di obblighi e doveri dei coniugi etero.

In particolare, gli ‘ermellini’ – nella pronuncia 11696 – afferma che non sono trascrivibili, all’anagrafe italiana per contrarietà all’ordine pubblico, i matrimoni omoaffettivi celebrati all’estero tra un italiano e uno straniero. Queste nozze tuttavia non sono prive di riconoscimento perchè sono ‘convertibili’ in unioni civili, anche quelle celebrate prima che venisse approvata la legge Cirinna’ del 2016.

Così la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un brasiliano e di un italiano, sposati in Brasile nel 2012 e in Portogallo nel 2013, che avevano chiesto all’ufficiale dello stato civile di Milano di trascrivere le loro nozze. Davanti al rifiuto, convalidato dalla Corte di Appello nel 2015, la coppia ha protestato in Cassazione, insieme alla ‘rete Lenford’, dicendo che la conversione è un “downgrading” discriminatorio.

Per gli ‘ermellini’, invece, è il frutto di una “discrezionalità legislativa” rientrante nel “potere degli Stati”. Ad avviso dei supremi giudici, “è stato prefigurato un sistema di riconoscimento delle unioni omoaffettive, contratte all’estero, fondato sulla preminenza del modello adottato nel diritto interno delle unioni civili”.

“Con la legge n.76 del 2016 il legislatore ha colmato un vuoto di tutela”, ricorda il verdetto, “così come richiesto” dalla Consulta nel 2014 e dalla Corte Europea dei diritti umani nel 2011 e nel 2015, “operando una scelta diversa da quella di molti altri Stati”.

“Per le unioni omoaffettive – aggiunge la sentenza – è stato scelto un modello di riconoscimento giuridico peculiare, ancorche’ in larga parte conformato per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei componenti dell’unione, al rapporto matrimoniale”. La Cassazione spiega inoltre che il “parametro di riferimento antidiscriminatorio” delle unioni civili sta nel fatto che questo istituto ha gli stessi strumenti di regolazione previsti dal codice civile per il rapporto matrimoniale.

Quindi la legge Cirinnà non ha intenti discriminatori. Rimane invece intatto il diritto, previsto da decenni, alla trascrizione dei matrimoni ‘same sex’ celebrati all’estero tra cittadini entrambe stranieri perchè non sono finalizzati a eludere la normativa italiana.