Alimentare: pane fresco solo a 24 ore dal forno

 

 


ROMA. – Non potrà più essere chiamato “pane fresco” il pane che venga posto in vendita oltre le 24 ore da quando sia stato sfornato, a prescindere da come sia stato conservato: lo prevede la proposta di legge sulla produzione e la vendita del pane approvata dall’Aula della Camera.

Il testo è passato a Montecitorio con voti a favore, contrari ed astenuti. Prevede una serie di disposizioni relative alla produzione ed alla vendita del pane ed ai nuovi panifici, oltre ad indicare il pane fresco italiano come “patrimonio culturale nazionale”. Eccole.

IL PANE FRESCO: è il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche, secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti, e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti. Può essere “di pasta madre”. Il pane ottenuto da cottura parziale va tenuto in imballaggi appositi.

I PRODOTTI INTERMEDI: Gli impasti, anche surgelati, devono essere tenuti in scaffali diversi da quello del pane fresco. La stessa separazione è prevista per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non.

IL PANIFICIO: Il panettiere responsabile è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale a meno che non abbia almeno tre anni di esperienza o un diploma professionale.

(di Francesco Bongarrà) (ANSA)

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