200 ingressi per oriundi italiani di Argentina, Uruguay e Venezuela

ROMA – La Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, il 25 gennaio, due circolari che stabiliscono le disposizioni e le modalità con le quali i datori di lavoro che intendono assumere cittadini stranieri devono presentare le relative domande, nei limiti delle quote di ingresso stabilite. Sono infatti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 contenenti, rispettivamente, la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori
cittadini dei nuovi Stati membri della UE per l’anno 2005 e la
determinazione delle quote d’ingresso dei cittadini extracomunitari per motivi di lavoro, sempre per l’anno 2005.
In questo secondo Decreto una
quota di 200 unità è riservata all’ingresso di lavoratori di origine italiana.
All’art. 4 del Decreto si legge infatti:
«Per l’anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori, fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e  Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenenti le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unità».
Ciò, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 17 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 che prevede di istituire quote riservate a favore
«di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in line diretta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le apposite qualifiche professionali dei lavoratori stessi».
Sempre in questo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nell’ambito della quota massima di 79.500 ingressi di cittadini
extracomunitari, si prevede, tra l’altro, che siano ammessi in Italia per motivi di lavoro i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Per quanto riguarda l’altro Decreto, esso stabilisce che per l’anno 2005 è ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione Europea ossia provenienti dai seguenti Paesi:
Repubblica Ceca,
Repubblica di Estonia,
Repubblica di Lettonia,
Repubblica di Lituania,
Repubblica di Polonia,
Repubblica Slovacca, Repubblica
di Slovenia e
Repubblica di Ungheria.